Bonus sociale, dal 1° gennaio 2021 lo sconto in bolletta sarà automatico

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Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale, ossia lo sconto sulle bollette di luce, gas e acqua previsto per le famiglie con redditi bassi, diventerà automatico per tutte le utenze in possesso dei requisiti richiesti, senza che sia più necessario presentare la domanda presso i Comuni o i Caf abilitati, secondo quanto previsto dal Decreto fiscale del 2020

Per avere diritto al bonus, il sistema attualmente in vigore si basa da una parte sulle informazioni che vengono fornite dal cittadino con l’istanza di accesso al bonus (o con la richiesta di rinnovo, ove prevista) e, dall’altra parte, su informazioni che sono nella disponibilità dei Comuni, delle singole imprese di distribuzione e dei venditori di energia elettrica e di gas e, per il bonus sociale idrico, dei gestori del servizio, per quanto di rispettiva competenza.


Per accedere al bonus sociale, dal 1° gennaio gli interessati non dovranno più presentare la domanda presso i Comuni o i Caf, come veniva fatto negli anni precedenti. Ogni cittadino o nucleo familiare dovrà in poche parole solamente presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per ottenere l’attestazione Isee utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Una volta verificato il possesso dei requisiti, l’Inps invierà i dati al Sistema informativo integrato che li incrocerà con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus.

Quali bonus verranno erogati automaticamente ?

Ai cittadini saranno erogati automaticamente, cioè senza necessità di presentare la domanda, il bonus elettrico per il disagio economico, quello gas e lo sconto sulla bolletta dell’acqua.
Non sarà invece erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Per quest’ultima agevolazione, dunque, le modalità di accesso non cambieranno: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a fare richiesta presso i Comuni e i Caf abilitati.

I dubbi del garante della privacy

Il Garante ha espresso parere negativo sullo schema di deliberazione di ARERA titolato “Modalità di trasmissione dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale alla Società Acquirente Unico S.p.A in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus nazionali per disagio economico” trasmesso il 6 novembre 2020.

Le criticità rilevate, a fondamento del responso, riguardano il trattamento dei dati personali dei cittadini che, in base al nuovo meccanismo, verrebbero inviati dall’INPS, titolare del trattamento, al SII (Sistema Informatico Integrato) la banca dati dei mercati energetici gestita dall’Acquirente Unico S.p.A.((Società per azioni interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., a sua volta interamente partecipato dal Ministero dell’economia e delle finanze).

L’automatismo previsto dal Decreto fiscale 2020 è ancora fermo ai blocchi di partenza perché, secondo il parere del Garante della Privacy del 17 dicembre, il piano di ARERA non rispetta la normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Lo schema di ARERA, infatti, prevede che i dati personali dei cittadini vengano trasmessi automaticamente e continuativamente, dall’INPS all’Acquirente Unico. Trasmissione che avviene attraverso il sistema informatico SII che raccoglie i dati e li rende visibili al suo gestore, l’Acquirente Unico, per l’appunto.

Si tratta, invero, di delicate informazioni relative a coloro che versano in una condizione di vulnerabilità economica, quali:

  • dati anagrafici;
  • composizione del nucleo familiare;
  • dati di contatto e di abitazione;
  • inclusione in una determinata fascia ISEE, pari a euro 8.265, ovvero a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli.

La piattaforma SII, tra l’altro, che dovrebbe raccogliere questi dati sensibili, non è mai stata sottoposta al vaglio del Garante nonostante una specifica previsione nella legge che l’ha istituita lo prevedesse espressamente.

Peraltro, tra i motivi del dissenso, il Garante della Privacy sostiene che il meccanismo elaborato da ARERA confonde i ruoli dei vari organismi e mette in serio pericolo la riservatezza dei cittadini. A tal proposito tiene a sottolineare che l’Acquirente Unico non è il titolare del trattamento dei dati personali, ruolo che lo schema di delibera rischia di attribuire alla società.

Il titolare, di fatti, avrebbe il potere di adottare decisioni autonome circa il trattamento di dati personali e di esercitare funzioni di controllo sulla spettanza del bonus ai beneficiari in contrasto con quanto stabilito per il riconoscimento automatico del bonus sociale legato all’ISEE.

Staremo a vedere dunque quando entrerà in vigore la nuova modalità ma nel frattempo chi ci rimetterà è sempre il singolo cittadino.

Articolo a cura di Marco Luppi

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